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 Cosa sono le ONLUS

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MessaggioTitolo: Cosa sono le ONLUS   Cosa sono le ONLUS Icon_minitimeLun Ago 06, 2007 2:09 pm

ASSOCIAZIONI ONLUS




ONLUS è una sigla che indica : ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITÀ SOCIALE.
Sono cioè associazioni il cui scopo non è quello di guadagnare, ma di aiutare, attraverso risorse proprie e di donatori,persone che si trovano in difficoltà. In questi ultimi anni si è avuto un grande sviluppo delle ONLUS tale da costringere a rivedere il quadro legislativo che le regola.
Per quanto le riguarda le onlus sono definite e disciplinate dal decreto legislativo 460/1997 emanato sulla base del testo elaborato dalla commissione Zamagni ed intitolato "riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative e di utilità sociali.
Importantissima è la sezione II (art 10-29) dove vengono definite e disciplinate le onlus e soprattutto vengono introdotte una serie di agevolazioni fiscali a favore dei soggetti che contribuiscono, in vario modo, al sostentamento delle organizzazioni riconosciute come Onlus.Questo ha permesso di far pervenire alle Associazioni linfa vitale per il loro sostentamento.

Riportiamo un breve specchietto delle agevolazioni:

SOGGETTO OFFERENTE EROGAZIONE LIBERALE RISPARMIO FISCALE
Persone fisiche Elargizioni in denaro Detrazione d'imposta fino a 4 milioni
Imprese Elargizioni in denaro Deduzione dal reddito delle erogazioni fino a 4 milioni o al 2% del reddito
Erogazione di servizi attraverso proprio personale Deduzione fino al 5 per mille del costo totale annuo del lavoro dipendente
Cessione gratuita di derrate alimentari e prodotti farmaceutici Non costituiscono ricavo
Cessione gratuita di beni Non rilevano ai fini del reddito se il loro costo non supera i due milioni
Emissioni di titoli di solidarietà Deduzione della differenza tra il tasso praticato e quello di riferimento

Per chi vuole può approfondire le notizie,abbiamo riportato la sezione II del decreto


dlt 04/12/1997 n. 00000460

REDDITI (IMPOSTE SUI)
ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA
Sezione II
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE ORGANIZZAZIONI
NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE


Art. 10.

Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le
associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli
altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i
cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto
pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata,
prevedono espressamente:
a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse
artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi
comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
Cool tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con
esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e
riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art.
7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta
direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università,
enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in
ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate
alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e
avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre
ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima
ed unitaria struttura;
e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per
la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse
direttamente connesse;
f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in
caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni
non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità,
sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta
dalla legge;
g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità
associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo,
escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla
vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti
maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le
modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli
organi direttivi dell'associazione;
i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo
o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione <<organizzazione
non lucrativa di utilità sociale>> o dell'acronimo <<ONLUS>>.
2. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà
sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
relative alle attività statutarie nei settori dell'assistenza
sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport
dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della
tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci,
associati o partecipanti, nonchè degli altri soggetti indicati alla
lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche,
psichiche, economiche, sociali o familiari;
b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti
umanitari.
3. Le finalità di solidarietà sociale s'intendono realizzate anche
quando tra i beneficiari delle attività statutarie
dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti
o gli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, se costoro
si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del
comma 2.
4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si
considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le
attività statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza
sociale e socio-sanitaria, della beneficenza, della tutela,
promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e
storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le
biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e valorizzazione
della natura e dell'ambiente con esclusione dell'attività, esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali
e pericolosi di cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, della ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni, in ambiti e secondo
modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai
sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonchè le
attività di promozione della cultura e dell'arte per le quali sono
riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale
dello Stato.
5. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le
attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione,
sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela
dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del
comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste ai
commi 2 e 3, nonchè le attività accessorie per natura a quelle
statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse.
L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in
ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla
lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a
quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per
cento delle spese complessive, dell'organizzazione.
6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o
di avanzi di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci,
associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi
amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo
operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che
effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro
parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo
grado, nonchè alle società da questi direttamente o indirettamente
controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in
ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività
svolte nei settori di cui ai numeri 7) e Cool della lettera a) del
comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai
soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari,
aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;
b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza
valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di
controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso
massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10
ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239,
convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336 e successive
modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio
sindacale delle società per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli
intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in
dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso
ufficiale di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o
stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai
contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.
7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1 non si
applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle lettere h) ed i) del
medesimo comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti dalle
confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti,
accordi o intese.
8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro
struttura e delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui
alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le
organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della
legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla
legge 8 novembre 1991, n. 381. Sono fatte salve le previsioni di
maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle
organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui,
rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e
n. 381 del 1991.
9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali
lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di
promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3, comma
6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità
assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono
considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle attività elencate
alla lettera a) del comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di
cui alla lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si
applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto, a
condizione che per tali attività siano tenute separatamente le
scritture contabili previste all'art. 20-bis del decreto del
Presidente delle Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto
dall'art. 25, comma 1.
10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le
società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti
conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i
movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di
datori di lavoro le associazioni di categoria.

MOD DLT 19.11.1998 n. 422 ART 5
CFR L 23.12.1998 n. 448 ART 72

CFR DLT 05.02.1997 n. 22 ART 7
CFR L 23.12.1996 n. 662 ART 3
CFR DL 21.06.1995 n. 239
CFR DPR 10.10.1994 n. 645
CFR L 08.11.1991 n. 381
CFR L 25.08.1991 n. 287 ART 3
CFR L 11.08.1991 n. 266
CFR L 26.02.1987 n. 49
CFR DPR 29.09.1973 n. 600 ART 20
CFR DPR 30.09.1963 n. 1409
CFR L 01.06.1939 n. 1089
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Sezione II
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE ORGANIZZAZIONI
NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE


Art. 11.

Anagrafe delle ONLUS e decadenza dalle agevolazioni.

1. é istituita presso il Ministero delle finanze l'anagrafe unica
delle ONLUS. Fatte salve le disposizioni contemplate nel regolamento
di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in
materia di istituzione del registro delle imprese, approvato con il
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, i
soggetti che intraprendono l'esercizio delle attività previste
all'art. 10, ne danno comunicazione entro trenta giorni alla
direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze nel cui
ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale, in conformità
ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze.
La predetta comunicazione è effettuata entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto da parte dei soggetti che,
alla predetta data, già svolgono le attività previste all'art. 10.
Alla medesima direzione deve essere altresì comunicata ogni
successiva modifica che comporti la perdita della qualifica di ONLUS.
2. L'effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 è
condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste dal
presente decreto.
3. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze da emanarsi,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono stabilite le modalità di esercizio del controllo relativo alla
sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di
ONLUS, nonchè i casi di decadenza totale o parziale dalle
agevolazioni previste dal presente decreto e ogni altra disposizione
necessaria per l'attuazione dello stesso.

CFR DM 19.01.1998
CFR L 23.12.1998 n. 448 ART 72

CFR DPR 07.12.1995 n. 581
CFR L 29.12.1993 n. 580 ART 8



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Sezione II
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE ORGANIZZAZIONI
NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE


Art. 12.

Agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi.

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'art.
111-bis, introdotto dall'art. 6, comma 1, del presente decreto, è
inserito il seguente:
<<Art. 111-ter (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale).
- 1. Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS),
ad eccezione delle società cooperative, non costituisce esercizio di
attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel
perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale.
2. I proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente
connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile.>>.

CFR L 23.12.1998 n. 448 ART 72

MOD DPR 22.12.1986 n. 917 ART 111 parte 2



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NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE


Art. 13.

Erogazioni liberali.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 13-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel comma 1, relativo alle detrazioni d'imposta per oneri
sostenuti, dopo la lettera i), è aggiunta, in fine, la seguente:
<<i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore
a 4 milioni di lire, a favore delle organizzazioni non lucrative di
utilità sociale (ONLUS), nonchè i contributi associativi, per importo
non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle
società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di
cui all'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di
assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al
lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro
famiglie. La detrazione è consentita a condizione che il versamento
di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio
postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti
dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo
ulteriori modalità idonee a consentire all'Amministrazione
finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere
stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.>>;
2) nel comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in capo
ai singoli soci di società semplice, afferente gli oneri sostenuti
dalla società medesima, le parole: <<Per gli oneri di cui alle
lettere a), g), h) e i)>> sono sostituite con le seguenti: <<Per gli
oneri di cui alle lettere a), g), h), i) ed i-bis)>>;
b) nell'art. 65, comma 2, relativo agli oneri di utilità sociale
deducibili ai fini della determinazione del reddito d'impresa, dopo
la lettera c-quinquies), sono aggiunte, in fine, le seguenti:
<<c-sexies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non
superiore a 4 milioni o al 2 per cento del reddito d'impresa
dichiarato, a favore delle ONLUS;
c-septies) le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti,
assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi
erogate a favore di ONLUS, nel limite del cinque per mille
dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro
dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi.>>;
c) nell'art. 110-bis, comma 1, relativo alle detrazioni d'imposta
per oneri sostenuti da enti non commerciali, le parole: <<oneri
indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell'art. 13-bis>>
sono sostituite dalle seguenti: <<oneri indicati alle lettere a), g),
h), i) ed i-bis) del comma 1 dell'art. 13-bis>>;
d) nell'art. 113, comma 2-bis, relativo alle detrazioni d'imposta
per oneri sostenuti da società ed enti commerciali non residenti, le
parole: <<oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1
dell'art. 13-bis>> sono sostituite dalle seguenti: <<oneri indicati
alle lettere a), g), h), i) ed i-bis) del comma 1 dell'art. 13-bis>>;
e) nell'art. 114, comma 1-bis, relativo alle detrazioni d'imposta
per oneri sostenuti dagli enti non commerciali non residenti, le
parole: <<oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1
dell'art. 13-bis>> sono sostituite dalle seguenti: <<oneri indicati
alle lettere a), g), h), i) ed i-bis) del comma 1 dell'art. 13-bis>>.
2. Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, alla cui
produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che,
in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale,
vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati
a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 53,
comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. I beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività
d'impresa diversi da quelli di cui al comma 2, qualora siano ceduti
gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità
estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 53, comma 2,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La cessione
gratuita di tali beni, per importo corrispondente al costo specifico
complessivamente non superiore a 2 milioni di lire, sostenuto per la
produzione o l'acquisto, si considera erogazione liberale ai fini del
limite di cui all'art. 65, comma 2, lettera c-sexies), del predetto
testo unico.
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a condizione che
delle singole cessioni sia data preventiva comunicazione, mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, al competente ufficio delle
entrate e che la ONLUS beneficiaria, in apposita dichiarazione da
conservare agli atti dell'impresa cedente, attesti il proprio impegno
ad utilizzare direttamente i beni in conformità alle finalità
istituzionali e, a pena di decadenza dei benefici fiscali previsti
dal presente decreto, realizzi l'effettivo utilizzo diretto; entro il
quindicesimo giorno del mese successivo, il cedente deve annotare nei
registri previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero in
apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi, la qualità e la
quantità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese. Per le
cessioni di beni facilmente deperibili e di modico valore si è
esonerati dall'obbligo della comunicazione preventiva. Con decreto
del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere stabilite
ulteriori condizioni cui subordinare l'applicazione delle richiamate
disposizioni.
5. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali
a favore di organizzazioni non governative di cui alla legge 26
febbraio 1987, n. 49, prevista dall'art. 10, comma 1, lettera g), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a
condizione che per le medesime erogazioni il soggetto erogante non
usufruisca delle detrazioni d'imposta di cui all'art. 13-bis, comma
1, lettera i-bis), del medesimo testo unico.
6. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali
previste all'art. 65, comma 2, lettere a) e b), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che
per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non
usufruisca delle deduzioni previste dalla lettera c-sexies) del
medesimo art. 65, comma 2.
7. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali
previste all'art. 114, comma 2-bis, lettere a) e b), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che
per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non
usufruisca delle detrazioni d'imposta previste dal comma 1-bis, del
medesimo art. 114.

CFR L 23.12.1998 n. 448 ART 72

CFR DLT 09.07.1997 n. 241 ART 23
CFR L 26.02.1987 n. 49
CFR DPR 22.12.1986 n. 917 ART 10 parte 2
MOD DPR 22.12.1986 n. 917 ART 13 parte 2
CFR DPR 22.12.1986 n. 917 ART 53 parte 2
MOD DPR 22.12.1986 n. 917 ART 65 parte 2
MOD DPR 22.12.1986 n. 917 ART 110 parte 2
MOD DPR 22.12.1986 n. 917 ART 113 parte 2
MOD DPR 22.12.1986 n. 917 ART 114 parte 2
CFR L 15.04.1886 n. 3818 ART 1
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Art. 14.

Disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, recante la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'art. 3, terzo comma, primo periodo, relativo alla
individuazione dei soggetti beneficiari di operazioni di divulgazione
pubblicitaria che non sono considerate prestazioni di servizi, dopo
le parole: <<solidarietà sociale,>> sono inserite le seguenti:
<<nonchè delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(ONLUS),>>;
b) all'art. 10, primo comma, relativo alle operazioni esenti
dall'imposta, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel n. 12), dopo le parole: <<studio o ricerca scientifica>>
sono aggiunte, in fine, le seguenti: <<e alle ONLUS>>;
2) nel n. 15), dopo le parole: <<effettuate da imprese
autorizzate>> sono aggiunte, in fine, le seguenti: <<e da ONLUS>>;
3) nel n. 19), dopo le parole: <<società di mutuo soccorso con
personalità giuridica>> sono inserite le seguenti: <<e da ONLUS>>;
4) nel n. 20), dopo le parole: <<rese da istituti o scuole
riconosciute da pubbliche amministrazioni>> sono inserite le
seguenti: <<e da ONLUS>>;
5) nel n. 27-ter), dopo le parole: <<o da enti aventi finalità
di assistenza sociale>> sono inserite le seguenti: <<e da ONLUS>>;
c) nell'art. 19-ter, relativo alla detrazione per gli enti non
commerciali, nel secondo comma, le parole: <<di cui all'art. 20>>
sono sostituite dalle seguenti: <<di cui agli articoli 20 e 20-bis>>.

CFR L 23.12.1998 n. 448 ART 72

MOD DPR 26.10.1972 n. 633 ART 3
MOD DPR 26.10.1972 n. 633 ART 10
MOD DPR 26.10.1972 n. 633 ART 19



IVA
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NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE


Art. 15.

Certificazione dei corrispettivi
ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

1. Fermi restando gli obblighi previsti dal titolo secondo del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le
ONLUS, limitatamente alle operazioni riconducibili alle attività
istituzionali, non sono soggette all'obbligo di certificazione dei
corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale.

CFR L 23.12.1998 n. 448 ART 72

CFR DPR 26.10.1972 n. 633
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MessaggioTitolo: Re: Cosa sono le ONLUS   Cosa sono le ONLUS Icon_minitimeLun Ago 06, 2007 2:14 pm

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Art. 16.

Disposizioni in materia di ritenute alla fonte.

1. Sui contributi corrisposti alle ONLUS dagli enti pubblici non si
applica la ritenuta di cui all'art. 28, secondo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
2. Sui redditi di capitale di cui all'art. 41 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti alle ONLUS, le
ritenute alla fonte sono effettuate a titolo di imposta e non si
applica l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n.
239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi e
altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e
privati.

CFR L 23.12.1998 n. 448 ART 72

CFR DLT 01.04.1996 n. 239 ART 5
CFR DPR 22.12.1986 n. 917 ART 41 parte 2
CFR DPR 29.09.1973 n. 600 ART 28



BOLLO (IMPOSTA DI)
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Art. 17.

Esenzioni dall'imposta di bollo.

1. Nella Tabella allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, relativa agli atti, documenti e
registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo l'art.
27, è aggiunto, in fine, il seguente:
<<Art. 27-bis. - 1. Atti, documenti, istanze, contratti, nonchè
copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni,
dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).>>.

CFR L 23.12.1998 n. 448 ART 72

MOD DPR 26.10.1972 n. 642 ART 23 parte 2



CONCESSIONI (TASSE SULLE)
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Art. 18.

Esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative.

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
641, recante disciplina delle tasse sulle concessioni governative,
dopo l'art. 13, è inserito il seguente:
<<Art. 13-bis (Esenzioni). - 1. Gli atti e i provvedimenti
concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(ONLUS) sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative.>>.

CFR L 23.12.1998 n. 448 ART 72

MOD DPR 26.10.1972 n. 641 ART 13



SUCCESSIONI (IMPOSTA SULLE)
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Art. 19.

Esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni.

1. Nell'art. 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, relativo ai
trasferimenti non soggetti all'imposta, dopo le parole: <<altre
finalità di pubblica utilità>> sono aggiunte, in fine, le seguenti:
<<, nonchè quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di
utilità sociale (ONLUS)>>.

CFR L 23.12.1998 n. 448 ART 72

MOD DLT 31.10.1990 n. 346 ART 3 parte 2



IMPOSTA FABBRICATI
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Art. 20.

Esenzioni dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili
e dalla relativa imposta sostitutiva.

1. Nell'art. 25, primo comma, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, recante
disciplina dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili,
relativo all'esenzione dall'imposta degli incrementi di valore di
immobili acquistati a titolo gratuito, dopo le parole: <<pubblica
utilità>>, sono inserite le seguenti: <<, nonchè da organizzazioni
non lucrative di utilità sociale (ONLUS)>>.
2. L'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di
valore degli immobili di cui all'art. 11, comma 3, del decreto-legge
28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 1997, n. 140, non è dovuta dalle organizzazioni non lucrative
di utilità sociale.

CFR L 23.12.1998 n. 448 ART 72

MOD DL 28.03.1997 n. 79 ART 11
MOD DPR 26.10.1972 n. 643 ART 25



TRIBUTI LOCALI
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Art. 21.

Esenzioni in materia di tributi locali.

1. I comuni, le province, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle ONLUS la
riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza
e dai connessi adempimenti.

CFR L 23.12.1998 n. 448 ART 72



REGISTRO (IMPOSTA DI)
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Art. 22.

Agevolazioni in materia di imposta di registro.

1. Alla tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'art. 1, concernente il trattamento degli atti traslativi
a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e degli atti
traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento,
dopo il settimo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: <<Se il
trasferimento avviene a favore di organizzazione non lucrativa di
utilità sociale (ONLUS) ove ricorrano le condizioni di cui alla nota
II-quater): lire 250.000.>>; nel medesimo articolo, dopo la nota
II-ter), è aggiunta, in fine, la seguente: <<II-quater). A condizione
che la ONLUS dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i
beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi
l'effettivo utilizzo diretto entro 2 anni dall'acquisto. In caso di
dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo
svolgimento della propria attività è dovuta l'imposta nella misura
ordinaria nonchè una sanzione amministrativa pari al 30 per cento
della stessa imposta.>>;
b) dopo l'art. 11 è aggiunto, in fine, il seguente: <<Art.
11-bis. - 1. Atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le
organizzazioni non lucrative di utilità sociale: lire 250.000.>>.

CFR L 23.12.1998 n. 448 ART 72

MOD DPR 26.04.1986 n. 131 ART 1 parte 3
MOD DPR 26.04.1986 n. 131 ART 11 parte 3



SPETTACOLI (IMPOSTA SUGLI)
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Art. 23.

Esenzioni dall'imposta sugli spettacoli.

1. L'imposta sugli spettacoli non è dovuta per le attività
spettacolistiche indicate nella tariffa allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, svolte
occasionalmente dalle ONLUS nonchè dagli enti associativi di cui
all'art. 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, come modificato dall'art. 5, comma 1, lettera a), in
concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di
sensibilizzazione.
2. L'esenzione spetta a condizione che dell'attività richiamata al
comma 1 sia data comunicazione, prima dell'inizio di ciascuna
manifestazione, all'ufficio accertatore territorialmente competente.
Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, potranno
essere stabiliti condizioni e limiti affinchè l'esercizio delle
attività di cui al comma 1 possa considerarsi occasionale.

CFR L 23.12.1998 n. 448 ART 72

CFR DPR 22.12.1986 n. 917 ART 111 parte 2
CFR DPR 26.10.1972 n. 640
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GIOCHI E CONCORSI
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Art. 24.

Agevolazioni per le lotterie, tombole, pesche e banchi di
beneficenza.

1. Nell'art. 40, primo comma del regio decreto-legge 19 ottobre
1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno
1939, n. 973, recante riforma delle leggi sul lotto pubblico, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al n. 1), relativo alla autorizzazione a promuovere lotterie,
dopo le parole: <<enti morali,>> sono inserite le seguenti:
<<organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS),>>;
b) al n. 2), relativo alla autorizzazione a promuovere tombole,
dopo le parole: <<enti morali,>> è inserita la seguente: <<ONLUS,>>;
c) al n. 3), relativo alla autorizzazione a promuovere pesche o
banchi di beneficenza, dopo le parole: <<enti morali,>> è inserita la
seguente: <<ONLUS,>>.

CFR L 23.12.1998 n. 448 ART 72

MOD RDL 19.10.1938 n. 1933 ART 40



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Art. 25.

Disposizioni in materia di scritture contabili e obblighi formali
delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, dopo l'art. 20, è inserito il seguente:
<<Art. 20-bis (Scritture contabili delle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale). - 1. Le organizzazioni non lucrative
di utilità sociale (ONLUS) diverse dalle società cooperative, a pena
di decadenza di benefici fiscali per esse previsti, devono:
a) in relazione all'attività complessivamente svolta, redigere
scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con
compiutezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni
periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in apposito
documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e
finanziaria della organizzazione, distinguendo le attività
direttamente connesse da quelle istituzionali, con obbligo di
conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un
periodo non inferiore a quello indicato dall'art. 22;
b) in relazione alle attività direttamente connesse tenere le
scritture contabili previste dalle disposizioni di cui agli articoli
14, 15, 16 e 18; nell'ipotesi in cui l'ammontare annuale dei ricavi
non sia superiore a lire 30 milioni, relativamente alle attività di
prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi,
gli adempimenti contabili possono essere assolti secondo le
disposizioni di cui al comma 166 dell'art. 3 della legge 23 dicembre
1996, n. 662.
2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano
assolti qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro
degli inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli
articoli 2216 e 2217 del codice civile.
3. I soggetti richiamati al comma 1 che nell'esercizio delle
attività istituzionali e connesse non abbiano conseguito in un anno
proventi di ammontare superiore a lire 100 milioni, modificato
annualmente secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 3, della
legge 16 dicembre 1991, n. 398, possono tenere per l'anno successivo,
in luogo delle scritture contabili previste al primo comma, lettera
a), il rendiconto delle entrate e delle spese complessive, nei
termini e nei modi di cui all'art. 20.
4. In luogo delle scritture contabili previste al comma 1, lettera
a), le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti
dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano ai
sensi dell'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, le
organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della
legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono tenere il rendiconto nei
termini e nei modi di cui all'art. 20.
5. Qualora i proventi superino per due anni consecutivi l'ammontare
di due miliardi di lire, modificato annualmente secondo le modalità
previste dall'art. 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398,
il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da
uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili.>>.
2. Ai soggetti di cui all'art. 10, comma 9, le disposizioni del
comma 1 si applicano limitatamente alle attività richiamate allo
stesso art. 10, comma 1, lettera a).

CFR L 23.12.1998 n. 448 ART 72

CFR L 16.12.1991 n. 398 ART 1
CFR L 11.08.1991 n. 266 ART 6
CFR L 26.02.1987 n. 49
MOD DPR 29.09.1973 n. 600 ART 20



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Art. 26.

Norma di rinvio.

1. Alle ONLUS si applicano, ove compatibili, le disposizioni
relative agli enti non commerciali e, in particolare, le norme di cui
agli articoli 2 e 9 del presente decreto.

CFR L 23.12.1998 n. 448 ART 72



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Art. 27.

Abuso della denominazione di organizzazione non lucrativa
di utilità sociale.

1. L'uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o
comunicazione rivolta al pubblico delle parole <<organizzazione non
lucrativa di utilità sociale>>, ovvero di altre parole o locuzioni,
anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno è vietato a
soggetti diversi dalle ONLUS.

CFR L 23.12.1998 n. 448 ART 72



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Art. 28.

Sanzioni e responsabilità dei rappresentanti legali
e degli amministratori.

1. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle leggi
tributarie:
a) i rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi
delle ONLUS, che si avvalgono dei benefici di cui al presente decreto
in assenza dei requisiti di cui all'art. 10, ovvero violano le
disposizioni statutarie di cui alle lettere c) e d) del comma 1 del
medesimo articolo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire
2 milioni a lire 12 milioni;
b) i soggetti di cui alla lettera a) sono puniti con la sanzione
amministrativa da lire 200 mila a lire 2 milioni qualora omettono di
inviare le comunicazioni previste all'art. 11, comma 1;
c) chiunque contravviene al disposto dell'art. 27, è punito con
la sanzione amministrativa da lire 600 mila a lire 6 milioni.
2. Le sanzioni previste dal comma 1 sono irrogate, ai sensi
dell'art. 54, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dall'ufficio delle entrate nel
cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale della ONLUS.
3. I rappresentanti legali ed i membri degli organi amministrativi
delle organizzazioni che hanno indebitamente fruito dei benefici
previsti dal presente decreto legislativo, conseguendo o consentendo
a terzi indebiti risparmi d'imposta, sono obbligati in solido con il
soggetto passivo o con il soggetto inadempiente delle imposte dovute,
delle relative sanzioni e degli interessi maturati.

CFR L 23.12.1998 n. 448 ART 72

CFR DPR 29.09.1973 n. 600 ART 54
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Art. 29.

Titoli di solidarietà.

1. Per l'emissione di titoli da denominarsi <<di solidarietà>> è
riconosciuta come costo fiscalmente deducibile dal reddito d'impresa
la differenza tra il tasso effettivamente praticato ed il tasso di
riferimento determinato con decreto del Ministro del tesoro, di
concerto con il Ministro delle finanze, purchè i fondi raccolti,
oggetto di gestione separata, siano destinati a finanziamento delle
ONLUS.
2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i
soggetti abilitati all'emissione dei predetti titoli, le condizioni,
i limiti, compresi quelli massimi relativi ai tassi effettivamente
praticati e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione del
presente articolo.

CFR L 23.12.1998 n. 448 ART 72



REDDITI (IMPOSTE SUI)
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Art. 30.

Entrata in vigore.

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1°
gennaio 1998 e, relativamente alle imposte sui redditi, si applicano
a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla
data del 31 dicembre 1997.

CFR L 23.12.1998 n. 448 ART 72REDDITI (IMPOSTE SUI)
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Art. 13.

Erogazioni liberali.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 13-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel comma 1, relativo alle detrazioni d'imposta per oneri
sostenuti, dopo la lettera i), è aggiunta, in fine, la seguente:
<<i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore
a 4 milioni di lire, a favore delle organizzazioni non lucrative di
utilità sociale (ONLUS), nonchè i contributi associativi, per importo
non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle
società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di
cui all'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di
assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al
lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro
famiglie. La detrazione è consentita a condizione che il versamento
di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio
postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti
dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo
ulteriori modalità idonee a consentire all'Amministrazione
finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere
stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.>>;
2) nel comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in capo
ai singoli soci di società semplice, afferente gli oneri sostenuti
dalla società medesima, le parole: <<Per gli oneri di cui alle
lettere a), g), h) e i)>> sono sostituite con le seguenti: <<Per gli
oneri di cui alle lettere a), g), h), i) ed i-bis)>>;
b) nell'art. 65, comma 2, relativo agli oneri di utilità sociale
deducibili ai fini della determinazione del reddito d'impresa, dopo
la lettera c-quinquies), sono aggiunte, in fine, le seguenti:
<<c-sexies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non
superiore a 4 milioni o al 2 per cento del reddito d'impresa
dichiarato, a favore delle ONLUS;
c-septies) le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti,
assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi
erogate a favore di ONLUS, nel limite del cinque per mille
dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro
dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi.>>;
c) nell'art. 110-bis, comma 1, relativo alle detrazioni d'imposta
per oneri sostenuti da enti non commerciali, le parole: <<oneri
indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell'art. 13-bis>>
sono sostituite dalle seguenti: <<oneri indicati alle lettere a), g),
h), i) ed i-bis) del comma 1 dell'art. 13-bis>>;
d) nell'art. 113, comma 2-bis, relativo alle detrazioni d'imposta
per oneri sostenuti da società ed enti commerciali non residenti, le
parole: <<oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1
dell'art. 13-bis>> sono sostituite dalle seguenti: <<oneri indicati
alle lettere a), g), h), i) ed i-bis) del comma 1 dell'art. 13-bis>>;
e) nell'art. 114, comma 1-bis, relativo alle detrazioni d'imposta
per oneri sostenuti dagli enti non commerciali non residenti, le
parole: <<oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1
dell'art. 13-bis>> sono sostituite dalle seguenti: <<oneri indicati
alle lettere a), g), h), i) ed i-bis) del comma 1 dell'art. 13-bis>>.
2. Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, alla cui
produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che,
in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale,
vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati
a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 53,
comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. I beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività
d'impresa diversi da quelli di cui al comma 2, qualora siano ceduti
gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità
estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 53, comma 2,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La cessione
gratuita di tali beni, per importo corrispondente al costo specifico
complessivamente non superiore a 2 milioni di lire, sostenuto per la
produzione o l'acquisto, si considera erogazione liberale ai fini del
limite di cui all'art. 65, comma 2, lettera c-sexies), del predetto
testo unico.
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a condizione che
delle singole cessioni sia data preventiva comunicazione, mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, al competente ufficio delle
entrate e che la ONLUS beneficiaria, in apposita dichiarazione da
conservare agli atti dell'impresa cedente, attesti il proprio impegno
ad utilizzare direttamente i beni in conformità alle finalità
istituzionali e, a pena di decadenza dei benefici fiscali previsti
dal presente decreto, realizzi l'effettivo utilizzo diretto; entro il
quindicesimo giorno del mese successivo, il cedente deve annotare nei
registri previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero in
apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi, la qualità e la
quantità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese. Per le
cessioni di beni facilmente deperibili e di modico valore si è
esonerati dall'obbligo della comunicazione preventiva. Con decreto
del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere stabilite
ulteriori condizioni cui subordinare l'applicazione delle richiamate
disposizioni.
5. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali
a favore di organizzazioni non governative di cui alla legge 26
febbraio 1987, n. 49, prevista dall'art. 10, comma 1, lettera g), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a
condizione che per le medesime erogazioni il soggetto erogante non
usufruisca delle detrazioni d'imposta di cui all'art. 13-bis, comma
1, lettera i-bis), del medesimo testo unico.
6. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali
previste all'art. 65, comma 2, lettere a) e b), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che
per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non
usufruisca delle deduzioni previste dalla lettera c-sexies) del
medesimo art. 65, comma 2.
7. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali
previste all'art. 114, comma 2-bis, lettere a) e b), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che
per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non
usufruisca delle detrazioni d'imposta previste dal comma 1-bis, del
medesimo art. 114.

CFR L 23.12.1998 n. 448 ART 72

CFR DLT 09.07.1997 n. 241 ART 23
CFR L 26.02.1987 n. 49
CFR DPR 22.12.1986 n. 917 ART 10 parte 2
MOD DPR 22.12.1986 n. 917 ART 13 parte 2
CFR DPR 22.12.1986 n. 917 ART 53 parte 2
MOD DPR 22.12.1986 n. 917 ART 65 parte 2
MOD DPR 22.12.1986 n. 917 ART 110 parte 2
MOD DPR 22.12.1986 n. 917 ART 113 parte 2
MOD DPR 22.12.1986 n. 917 ART 114 parte 2
CFR L 15.04.1886 n. 3818 ART 1
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MessaggioTitolo: Re: Cosa sono le ONLUS   Cosa sono le ONLUS Icon_minitimeLun Ago 06, 2007 2:17 pm

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Art. 14.

Disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, recante la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'art. 3, terzo comma, primo periodo, relativo alla
individuazione dei soggetti beneficiari di operazioni di divulgazione
pubblicitaria che non sono considerate prestazioni di servizi, dopo
le parole: <<solidarietà sociale,>> sono inserite le seguenti:
<<nonchè delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(ONLUS),>>;
b) all'art. 10, primo comma, relativo alle operazioni esenti
dall'imposta, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel n. 12), dopo le parole: <<studio o ricerca scientifica>>
sono aggiunte, in fine, le seguenti: <<e alle ONLUS>>;
2) nel n. 15), dopo le parole: <<effettuate da imprese
autorizzate>> sono aggiunte, in fine, le seguenti: <<e da ONLUS>>;
3) nel n. 19), dopo le parole: <<società di mutuo soccorso con
personalità giuridica>> sono inserite le seguenti: <<e da ONLUS>>;
4) nel n. 20), dopo le parole: <<rese da istituti o scuole
riconosciute da pubbliche amministrazioni>> sono inserite le
seguenti: <<e da ONLUS>>;
5) nel n. 27-ter), dopo le parole: <<o da enti aventi finalità
di assistenza sociale>> sono inserite le seguenti: <<e da ONLUS>>;
c) nell'art. 19-ter, relativo alla detrazione per gli enti non
commerciali, nel secondo comma, le parole: <<di cui all'art. 20>>
sono sostituite dalle seguenti: <<di cui agli articoli 20 e 20-bis>>.

CFR L 23.12.1998 n. 448 ART 72

MOD DPR 26.10.1972 n. 633 ART 3
MOD DPR 26.10.1972 n. 633 ART 10
MOD DPR 26.10.1972 n. 633 ART 19



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Art. 15.

Certificazione dei corrispettivi
ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

1. Fermi restando gli obblighi previsti dal titolo secondo del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le
ONLUS, limitatamente alle operazioni riconducibili alle attività
istituzionali, non sono soggette all'obbligo di certificazione dei
corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale.

CFR L 23.12.1998 n. 448 ART 72

CFR DPR 26.10.1972 n. 633



REDDITI (IMPOSTE SUI)
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Art. 16.

Disposizioni in materia di ritenute alla fonte.

1. Sui contributi corrisposti alle ONLUS dagli enti pubblici non si
applica la ritenuta di cui all'art. 28, secondo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
2. Sui redditi di capitale di cui all'art. 41 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti alle ONLUS, le
ritenute alla fonte sono effettuate a titolo di imposta e non si
applica l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n.
239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi e
altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e
privati.

CFR L 23.12.1998 n. 448 ART 72

CFR DLT 01.04.1996 n. 239 ART 5
CFR DPR 22.12.1986 n. 917 ART 41 parte 2
CFR DPR 29.09.1973 n. 600 ART 28



BOLLO (IMPOSTA DI)
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Art. 17.

Esenzioni dall'imposta di bollo.

1. Nella Tabella allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, relativa agli atti, documenti e
registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo l'art.
27, è aggiunto, in fine, il seguente:
<<Art. 27-bis. - 1. Atti, documenti, istanze, contratti, nonchè
copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni,
dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).>>.

CFR L 23.12.1998 n. 448 ART 72

MOD DPR 26.10.1972 n. 642 ART 23 parte 2
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MessaggioTitolo: Re: Cosa sono le ONLUS   Cosa sono le ONLUS Icon_minitimeLun Ago 06, 2007 2:20 pm

CONCESSIONI (TASSE SULLE)
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Art. 18.

Esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative.

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
641, recante disciplina delle tasse sulle concessioni governative,
dopo l'art. 13, è inserito il seguente:
<<Art. 13-bis (Esenzioni). - 1. Gli atti e i provvedimenti
concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(ONLUS) sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative.>>.

CFR L 23.12.1998 n. 448 ART 72

MOD DPR 26.10.1972 n. 641 ART 13



SUCCESSIONI (IMPOSTA SULLE)
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Art. 19.

Esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni.

1. Nell'art. 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, relativo ai
trasferimenti non soggetti all'imposta, dopo le parole: <<altre
finalità di pubblica utilità>> sono aggiunte, in fine, le seguenti:
<<, nonchè quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di
utilità sociale (ONLUS)>>.

CFR L 23.12.1998 n. 448 ART 72

MOD DLT 31.10.1990 n. 346 ART 3 parte 2



IMPOSTA FABBRICATI
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Art. 20.

Esenzioni dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili
e dalla relativa imposta sostitutiva.

1. Nell'art. 25, primo comma, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, recante
disciplina dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili,
relativo all'esenzione dall'imposta degli incrementi di valore di
immobili acquistati a titolo gratuito, dopo le parole: <<pubblica
utilità>>, sono inserite le seguenti: <<, nonchè da organizzazioni
non lucrative di utilità sociale (ONLUS)>>.
2. L'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di
valore degli immobili di cui all'art. 11, comma 3, del decreto-legge
28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 1997, n. 140, non è dovuta dalle organizzazioni non lucrative
di utilità sociale.

CFR L 23.12.1998 n. 448 ART 72

MOD DL 28.03.1997 n. 79 ART 11
MOD DPR 26.10.1972 n. 643 ART 25



TRIBUTI LOCALI
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Art. 21.

Esenzioni in materia di tributi locali.

1. I comuni, le province, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle ONLUS la
riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza
e dai connessi adempimenti.

CFR L 23.12.1998 n. 448 ART 72



REGISTRO (IMPOSTA DI)
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Art. 22.

Agevolazioni in materia di imposta di registro.

1. Alla tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'art. 1, concernente il trattamento degli atti traslativi
a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e degli atti
traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento,
dopo il settimo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: <<Se il
trasferimento avviene a favore di organizzazione non lucrativa di
utilità sociale (ONLUS) ove ricorrano le condizioni di cui alla nota
II-quater): lire 250.000.>>; nel medesimo articolo, dopo la nota
II-ter), è aggiunta, in fine, la seguente: <<II-quater). A condizione
che la ONLUS dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i
beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi
l'effettivo utilizzo diretto entro 2 anni dall'acquisto. In caso di
dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo
svolgimento della propria attività è dovuta l'imposta nella misura
ordinaria nonchè una sanzione amministrativa pari al 30 per cento
della stessa imposta.>>;
b) dopo l'art. 11 è aggiunto, in fine, il seguente: <<Art.
11-bis. - 1. Atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le
organizzazioni non lucrative di utilità sociale: lire 250.000.>>.

CFR L 23.12.1998 n. 448 ART 72

MOD DPR 26.04.1986 n. 131 ART 1 parte 3
MOD DPR 26.04.1986 n. 131 ART 11 parte 3



SPETTACOLI (IMPOSTA SUGLI)
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Art. 23.

Esenzioni dall'imposta sugli spettacoli.

1. L'imposta sugli spettacoli non è dovuta per le attività
spettacolistiche indicate nella tariffa allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, svolte
occasionalmente dalle ONLUS nonchè dagli enti associativi di cui
all'art. 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, come modificato dall'art. 5, comma 1, lettera a), in
concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di
sensibilizzazione.
2. L'esenzione spetta a condizione che dell'attività richiamata al
comma 1 sia data comunicazione, prima dell'inizio di ciascuna
manifestazione, all'ufficio accertatore territorialmente competente.
Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, potranno
essere stabiliti condizioni e limiti affinchè l'esercizio delle
attività di cui al comma 1 possa considerarsi occasionale.

CFR L 23.12.1998 n. 448 ART 72

CFR DPR 22.12.1986 n. 917 ART 111 parte 2
CFR DPR 26.10.1972 n. 640



GIOCHI E CONCORSI
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Art. 24.

Agevolazioni per le lotterie, tombole, pesche e banchi di
beneficenza.

1. Nell'art. 40, primo comma del regio decreto-legge 19 ottobre
1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno
1939, n. 973, recante riforma delle leggi sul lotto pubblico, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al n. 1), relativo alla autorizzazione a promuovere lotterie,
dopo le parole: <<enti morali,>> sono inserite le seguenti:
<<organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS),>>;
b) al n. 2), relativo alla autorizzazione a promuovere tombole,
dopo le parole: <<enti morali,>> è inserita la seguente: <<ONLUS,>>;
c) al n. 3), relativo alla autorizzazione a promuovere pesche o
banchi di beneficenza, dopo le parole: <<enti morali,>> è inserita la
seguente: <<ONLUS,>>.

CFR L 23.12.1998 n. 448 ART 72

MOD RDL 19.10.1938 n. 1933 ART 40



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Art. 25.

Disposizioni in materia di scritture contabili e obblighi formali
delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, dopo l'art. 20, è inserito il seguente:
<<Art. 20-bis (Scritture contabili delle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale). - 1. Le organizzazioni non lucrative
di utilità sociale (ONLUS) diverse dalle società cooperative, a pena
di decadenza di benefici fiscali per esse previsti, devono:
a) in relazione all'attività complessivamente svolta, redigere
scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con
compiutezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni
periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in apposito
documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e
finanziaria della organizzazione, distinguendo le attività
direttamente connesse da quelle istituzionali, con obbligo di
conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un
periodo non inferiore a quello indicato dall'art. 22;
b) in relazione alle attività direttamente connesse tenere le
scritture contabili previste dalle disposizioni di cui agli articoli
14, 15, 16 e 18; nell'ipotesi in cui l'ammontare annuale dei ricavi
non sia superiore a lire 30 milioni, relativamente alle attività di
prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi,
gli adempimenti contabili possono essere assolti secondo le
disposizioni di cui al comma 166 dell'art. 3 della legge 23 dicembre
1996, n. 662.
2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano
assolti qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro
degli inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli
articoli 2216 e 2217 del codice civile.
3. I soggetti richiamati al comma 1 che nell'esercizio delle
attività istituzionali e connesse non abbiano conseguito in un anno
proventi di ammontare superiore a lire 100 milioni, modificato
annualmente secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 3, della
legge 16 dicembre 1991, n. 398, possono tenere per l'anno successivo,
in luogo delle scritture contabili previste al primo comma, lettera
a), il rendiconto delle entrate e delle spese complessive, nei
termini e nei modi di cui all'art. 20.
4. In luogo delle scritture contabili previste al comma 1, lettera
a), le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti
dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano ai
sensi dell'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, le
organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della
legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono tenere il rendiconto nei
termini e nei modi di cui all'art. 20.
5. Qualora i proventi superino per due anni consecutivi l'ammontare
di due miliardi di lire, modificato annualmente secondo le modalità
previste dall'art. 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398,
il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da
uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili.>>.
2. Ai soggetti di cui all'art. 10, comma 9, le disposizioni del
comma 1 si applicano limitatamente alle attività richiamate allo
stesso art. 10, comma 1, lettera a).

CFR L 23.12.1998 n. 448 ART 72

CFR L 16.12.1991 n. 398 ART 1
CFR L 11.08.1991 n. 266 ART 6
CFR L 26.02.1987 n. 49
MOD DPR 29.09.1973 n. 600 ART 20



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Art. 26.

Norma di rinvio.

1. Alle ONLUS si applicano, ove compatibili, le disposizioni
relative agli enti non commerciali e, in particolare, le norme di cui
agli articoli 2 e 9 del presente decreto.

CFR L 23.12.1998 n. 448 ART 72
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Art. 27.

Abuso della denominazione di organizzazione non lucrativa
di utilità sociale.

1. L'uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o
comunicazione rivolta al pubblico delle parole <<organizzazione non
lucrativa di utilità sociale>>, ovvero di altre parole o locuzioni,
anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno è vietato a
soggetti diversi dalle ONLUS.

CFR L 23.12.1998 n. 448 ART 72



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Art. 28.

Sanzioni e responsabilità dei rappresentanti legali
e degli amministratori.

1. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle leggi
tributarie:
a) i rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi
delle ONLUS, che si avvalgono dei benefici di cui al presente decreto
in assenza dei requisiti di cui all'art. 10, ovvero violano le
disposizioni statutarie di cui alle lettere c) e d) del comma 1 del
medesimo articolo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire
2 milioni a lire 12 milioni;
b) i soggetti di cui alla lettera a) sono puniti con la sanzione
amministrativa da lire 200 mila a lire 2 milioni qualora omettono di
inviare le comunicazioni previste all'art. 11, comma 1;
c) chiunque contravviene al disposto dell'art. 27, è punito con
la sanzione amministrativa da lire 600 mila a lire 6 milioni.
2. Le sanzioni previste dal comma 1 sono irrogate, ai sensi
dell'art. 54, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dall'ufficio delle entrate nel
cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale della ONLUS.
3. I rappresentanti legali ed i membri degli organi amministrativi
delle organizzazioni che hanno indebitamente fruito dei benefici
previsti dal presente decreto legislativo, conseguendo o consentendo
a terzi indebiti risparmi d'imposta, sono obbligati in solido con il
soggetto passivo o con il soggetto inadempiente delle imposte dovute,
delle relative sanzioni e degli interessi maturati.

CFR L 23.12.1998 n. 448 ART 72

CFR DPR 29.09.1973 n. 600 ART 54



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Art. 29.

Titoli di solidarietà.

1. Per l'emissione di titoli da denominarsi <<di solidarietà>> è
riconosciuta come costo fiscalmente deducibile dal reddito d'impresa
la differenza tra il tasso effettivamente praticato ed il tasso di
riferimento determinato con decreto del Ministro del tesoro, di
concerto con il Ministro delle finanze, purchè i fondi raccolti,
oggetto di gestione separata, siano destinati a finanziamento delle
ONLUS.
2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i
soggetti abilitati all'emissione dei predetti titoli, le condizioni,
i limiti, compresi quelli massimi relativi ai tassi effettivamente
praticati e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione del
presente articolo.

CFR L 23.12.1998 n. 448 ART 72



REDDITI (IMPOSTE SUI)
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Art. 30.

Entrata in vigore.

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1°
gennaio 1998 e, relativamente alle imposte sui redditi, si applicano
a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla
data del 31 dicembre 1997.

CFR L 23.12.1998 n. 448 ART 72

FONTE
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